Per Viaggiare Sicuri
CONSIGLI PER VIAGGIARE SICURI
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile –
nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle
fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.